REGOLAMENTO GENERALE
SOMMARIO
CAPITOLO I
ARTICOLO 1 – TITOLO ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
ARTICOLO 2 – OPERATORI AMMESSI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 3 – AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE – PARTECIPANTI IN CAMBI MERCE
ARTICOLO 4 – TERMINI DI PAGAMENTO E SERVIZI INCLUSI – SERVIZI ULTERIORI NON INCLUSI
ARTICOLO 5 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE – FACOLTÀ DI RECESSO – ABBANDONO DELLA MANIFESTAZIONE
CAPITOLO II
ARTICOLO 7 – CATALOGO ON-LINE DELLA MANIFESTAZIONE ED INSERZIONI PUBBLICITARIE
ARTICOLO 8 – ALLESTIMENTI STANDARD E PERSONALIZZATI
ARTICOLO 9 – RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE – BUONO D’USCITA – DIVIETI
CAPITOLO III
ARTICOLO 10 – ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZATORE ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DELL’ESPOSITORE
ARTICOLO 11 – ACCESSO AL PADIGLIONE DISTRIBUZIONE ALL’INTERNO DEL MAAS
ARTICOLO 12 – SORVEGLIANZA GENERALE – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
ARTICOLO 13 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROTEZIONE TEMPORANEA MARCHI
CAPITOLO IV
ARTICOLO 14 – FORNITURE TECNICHE – SERVIZI
ARTICOLO 15 – STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D’ORIENTAMENTO – PRIVACY
ARTICOLO 16 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO
ARTICOLO 17 – TEMPORANEA IMPORTAZIONE
ARTICOLO 18 – EMISSIONI SONORE
ARTICOLO 19 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ARTICOLO 20 – MACCHINARI E LORO FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 21 – AREE DI SOSTA DEL PADIGLIONE DISTRIBUZIONE ALL’INTERNO DEL MAAS
CAPITOLO V
ARTICOLO 22 – DIVIETI PARTICOLARI – FACOLTA’ DI VIGILANZA ED INTERVENTO
ARTICOLO 23 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE – ESONERO DA RESPONSABILITÀ
ARTICOLO 24 – VENDITA
ARTICOLO 25 – UTILIZZO DEL MARCHIO
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE – RECLAMI – NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA
CAPITOLO VI
ARTICOLO 27 – PENALE – MODALITA’ DI RISOLUZIONE EX ARTICOLO 1456 DEL CODICE CIVILE
ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 29 – INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101.
ARTICOLO 1 – TITOLO ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
“MEDITERRARIA” (di seguito “Manifestazione”) è una esposizione regionale dedicata alle Tecnologie per l’Agricoltura e per l’Ambiente, all’Enogastronomia, al Turismo Enogastronomico, alla Salute ed al Benessere.
La Manifestazione è organizzata dalla Società “Amazing S.r.l.”, Partita Iva 05344650873, in persona del Suo Legale Rappresentante e CEO in carica, con sede legale in Catania (95126 – CT), alla Via Del Rotolo, n. 44 – 46 (e domicilio elettronico al seguente indirizzo PEC: pec@pec.amazingsrl.it) (di seguito solo “Amazing” o “Organizzatore”).
La Manifestazione si terrà dal 17 al 19 Maggio 2024 presso Piazza Università, a Catania.
In particolare, sono previsti sin d’ora i seguenti orari di accesso:
- 9:30 – 18:30 per gli espositori;
- 10:30 – 18:30 per i visitatori (siano essi paganti od ospiti).
Le suddette fasce orario potrebbero subire variazioni nei giorni precedenti la Manifestazione; nel qual caso, l’Organizzatore avrà cura di darne previa comunicazione e ampia pubblicità.
ARTICOLO 2 – OPERATORI AMMESSI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2.1. Possono presentare domanda di ammissione nella qualità di Espositori interessati i seguenti soggetti:
- a) le aziende italiane o estere (ivi incluse le ditte individuali) che espongano propri prodotti rientranti nei settori merceologici compresi nella Manifestazione. Qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi;
- b) le associazioni di categoria, i consorzi, le fondazioni, gli enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione, di formazione e di divulgazione nell’ambito dei settori interessati dalla Manifestazione;
- c) le aziende consociate: in caso di partecipazioni collettive (gruppi, consorzi, associazioni, ecc.), la capogruppo intestataria della domanda di partecipazione potrà elencare le altre aziende, allegando documentazione comprovante la qualifica di azienda capogruppo, giusta utilizzo del c.d. “Modulo1a”;
- d) le aziende che rappresentano in esclusiva altre aziende: in tal caso è necessario indicare sulla domanda di partecipazione le aziende rappresentate (Modulo1a). I richiedenti devono dimostrare la loro qualità di distributori esclusivi per tutto o parte del territorio nazionale, allegando una dichiarazione della stessa azienda rappresentata, o copia del contratto di distribuzione valido per l’anno in corso. Nel caso sorgesse contestazione in merito alla spettanza della qualifica di distributore esclusivo, farà testo esclusivamente la dichiarazione scritta della azienda rappresentata. Le aziende rappresentate in via non esclusiva potranno essere ammesse come aziende ospiti;
- e) le aziende ospiti: tutti gli istanti possono inoltre chiedere di ospitare all’interno del proprio stand altre aziende, dichiarandole in domanda e producendo l’autorizzazione scritta delle stesse, giusta compilazione dell’allegato c.d. “Modulo1a”. L’Organizzatore si riserva la facoltà di valutare di volta in volta l’opportunità di accettare tale richiesta, soprattutto nel caso in cui l’azienda ospitata partecipi già alla Manifestazione in qualità di Espositore o di azienda rappresentata. L’Espositore s’impegna a far conoscere e far rispettare il Regolamento alle Aziende Consociate – Rappresentate – Ospiti e sarà personalmente responsabile di qualsiasi violazione o inadempimento ascrivibile agli stessi.
2.2. L’Organizzatore si riserva la facoltà sia di ammettere eccezionalmente anche aziende, enti o organismi non aventi i requisiti sopra indicati, che di escludere dalla Manifestazione determinati servizi, prodotti o campioni o di vietarne la presentazione in più stand dello stesso settore merceologico.
2.3. Gli operatori interessati a partecipare alla rassegna devono obbligatoriamente compilare l’apposita domanda di partecipazione, utilizzando l’allegato c.d. “Modulo1”, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta nello spazio apposito con accettazione specifica delle clausole particolari richiamate in postilla.
Essa va formulata in modo totalmente conforme all’invito rivolto dall’Organizzatore, non risultando ammesse riserve, condizioni, né alcuna clausola aggiuntiva.
La domanda di partecipazione va intesa quale proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile. Nella specie, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l’operatore interessato si obbliga a mantenere ferma la proposta sino al perfezionarsi del contratto e/o comunque sino a quando è riconosciuto diritto all’Organizzatore di non accettarne i contenuti.
Inoltre, l’operatore che compila e sottoscrive la domanda di partecipazione accetta precipuamente e pienamente tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento Generale, anch’esso da trasmettersi timbrato e sottoscritto in ogni sua pagina, impegnandosi nel contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel “Book dell’Espositore”, tra cui: date e orari, dotazioni, disposizioni generali, moduli prenotazione servizi e ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l’Organizzatore dovesse adottare.
L’Organizzatore, invero, ha la facoltà di integrare, modificare e annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste disposizioni generali si intenderà automaticamente e immediatamente applicabile ancorché le disposizioni generali non siano state modificate o variate su tali punti.
Inoltre, è facoltà dell’Organizzatore adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni e che l’Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori a mezzo posta elettronica certificata e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate in ragione dell’interesse collettivo ad essi sotteso.
2.4. La domanda di partecipazione va sottoposta all’attenzione di Amazing secondo le seguenti tassative modalità:
- consegna brevi manu c/o la Sede Legale dell’Organizzatore medesimo sita in Catania (95126 – CT), alla Via Del Rotolo, 44 – 46, previa richiesta di fissazione d’appuntamento (la richiesta potrà essere presentata a mezzo pec all’indirizzo indicato sub paragrafo 1 ovvero alla seguente e-mail: info@amazingsrl.it);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare presso la Sede Legale dell’Organizzatore sita in Catania (95126 – CT), alla Via Del Rotolo, 44 – 46;
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente domicilio elettronico: pec@pec.amazingsrl.it, mediante scansione dell’originale, che dovrà comunque essere consegnata all’Organizzatore almeno 60 giorni prima dell’avvio della Manifestazione mediante una delle due modalità sopra descritte.
La suddetta domanda di partecipazione dovrà essere posta a conoscenza di Amazing entro e non oltre il prossimo 20 Gennaio 2023. A tal fine, faranno fede rispettivamente: la data apposta sulla dichiarazione che verrà rilasciata per iscritto al momento della ricezione a mani; la data apposta dall’operatore Postale sull’avviso di ricevimento; la data della ricevuta di consegna generata dal sistema di posta elettronica certificata.
Oltre la data sopra precisata, le Domande saranno prese in considerazione compatibilmente con le eventuali disponibilità di spazio residuate.
Unitamente alla Domanda devono essere inoltrati i seguenti documenti:
- copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (avente data di rilascio entro e non oltre i 90 giorni dalla ricezione della domanda);
- scheda tecnica dell’allestimento e dei prodotti che si intendono esporre.
In ogni caso, non saranno prese in considerazione da Amazing le domande di partecipazione giunte sprovviste delle necessarie e segnalate sottoscrizioni, oltre che della prova del pronto pagamento dell’anticipo cauzionale.
Nella specie, l’operatore interessato dovrà versare l’anticipo cauzionale, pari al 40% del totale da corrispondersi a saldo, contestualmente alla trasmissione della domanda di partecipazione (ancorché potendo alla data di invio risultare meramente la disposizione di pagamento). I termini e i modi inerenti tale versamento sono ulteriormente esplicitati in seno al c.d. “Modulo 1”.
Nel caso di iscrizione di Aziende Consociate – Rappresentate – Ospiti, l’operatore interessato – tenuto al pagamento della loro quota d’iscrizione – dovrà includere l’ulteriore 40% inerente tale partecipazione nella somma calcolata ai fini dell’anticipo cauzionale.
ARTICOLO 3 – AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE – PARTECIPANTI IN CAMBI MERCE
3.1. L’Organizzatore, ricevuta la Domanda di Partecipazione, valuterà in ordine al loro accoglimento o meno, soppesando ogni circostanza utile e rilevante, con il solo scopo di assicurare il buon esito della Manifestazione, oltre che la progressiva e sempre maggiore qualificazione degli Espositori partecipanti, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori mostratesi interessati.
In particolare, la decisione in parola sarà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze:
- a) abitualità della partecipazione degli Espositori a rassegne organizzate da Amazing od ospitate dalle Ciminiere di Catania;
- b) esistenza di eventuali diritti di prelazione;
- c) priorità temporale delle Domande;
- d) importanza e prestigio dell’Espositore;
- e) ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, anche in questo caso a titolo meramente esemplificativo: violazione del Regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni; precedenti o attuali insolvenze, anche se successivamente sanate; comportamenti inadeguati ed emersi nel corso di precedenti partecipazioni). In tal caso, l’Organizzatore non è tenuto a motivare le proprie decisioni. L’eventuale mancata accettazione della richiesta di partecipazione alla Manifestazione non fa sorgere alcun diritto in capo all’operatore, né a titolo di indennizzo né a titolo di risarcimento.
3.2. In ogni caso, la decisione di non accettare la domanda di partecipazione dell’operatore interessato dovrà comunque essere trasmessa entro i cinque giorni successivi alla sua formale ricezione (determinandosi così il termine d’efficacia della proposta irrevocabile); tale trasmissione potrà avvenire meramente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata segnalato in seno alla domanda di partecipazione medesima o comunque reperito mediante consultazione del Registro Imprese di competenza.
Nello stesso termine o in quello minore sufficiente ad eseguire le dovute verifiche, l’Organizzatore trasmetterà – mediante stesso mezzo poc’anzi riferito – formale accettazione della proposta, con indicazione Spazio Espositivo assegnato. Ulteriormente, ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile e stante la natura dell’affare e gli usi invalsi nel settore Fieristico, l’Organizzatore potrà avviare ogni utile azione per l’esecuzione della propria prestazione, così perfezionando il contratto. In tal caso ne darà prontamente avviso all’Espositore, in uno alla trasmissione della fattura a saldo.
3.3. Solo con il pagamento di tale fattura, nei termini di cui al successivo paragrafo 4, l’Espositore avrà diritto al c.d. “Buono di entrata” per l’occupazione dello Spazio Espositivo assegnatogli; il Buono di entrata dovrà essere esibito prima di allestire il proprio stand.
3.4. Il Buono d’entrata appartiene esclusivamente al partecipante richiedente e ammesso, risultando vietato qualsivoglia cessione o affitto a terzi, a meno di formale previa consultazione e conseguente autorizzazione dell’Organizzatore.
3.5. Per i partecipanti in cambi merce, è obbligatorio inviare a mezzo PEC all’indirizzo pec@pec.amazingsrl.it l’apposito modulo inviato dall’Organizzatore, regolarmente compilato e debitamente timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, da trasmettersi in uno al presente Regolamento anch’esso timbrato e sottoscritto in ogni sua pagina. Potranno in ogni caso formalizzarsi accordi anche al di là del presente Regolamento, coerentemente alle circostanze e alle esigenze reciproche. Ove previsto potrebbe esser richiesta l’emissione di fattura in “cambio merce”, da intestarsi ad Amazing S.r.l. c/o Sede Legale in Catania (CT – 95126), Via Del Rotolo, 44 – 46.
Resta impregiudicata facoltà dell’Organizzatore a non stipulare accordi in cambi merce, per ragioni analoghe a quelle di cui al punto 3.1 del presente Regolamento.
ARTICOLO 4 – TERMINI DI PAGAMENTO E SERVIZI INCLUSI – SERVIZI ULTERIORI NON INCLUSI
4.1. Fermo quanto precisato in relazione all’anticipo cauzionale, il saldo di ogni onere di partecipazione – incluso il pagamento della quota d’iscrizione per le eventuali Aziende Consociate, Rappresentate od Ospiti – dovrà essere effettuato entro il 20 Gennaio 2023, e comunque non oltre 60 giorni prima dell’inizio della Manifestazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
– Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO – Filiale di Catania 00640;
– Intestazione: Amazing S.r.l.;
– IBAN: IT64T0306916900100000066343;
– BIC BCITITMM
– Causale: Saldo Manifestazione MEDITERRARIA – ed. 2024, (con indicazione numero fattura).
In mancanza del pagamento del Saldo, e in mancanza di specifici accordi tra le parti, Amazing si riserva il diritto risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, negando l’accesso alla Manifestazione e applicando le conseguenze di cui al punto 6.3 del presente Regolamento.
4.2. Il pagamento della quota d’iscrizione, come commisurata in seno al c.d. “Modulo1”, importa per l’Espositore il diritto ad usufruire dei seguenti servizi:
- inserimento dei dati nel Catalogo Generale on-line (vedere Articolo7);
- cartello indicativo del numero di Spazio Espositivo;
- tessere per Espositori;
- assistenza agli Espositori;
- sorveglianza generale dei padiglioni;
- assicurazione responsabilità civile verso terzi (come meglio specificato all’Articolo 10 del presente Regolamento).
Sono stati inoltre compresi nel costo al metro quadrato i seguenti servizi vari irrinunciabili:
- potenza elettrica 220V installata fino a 1,5 kW (installazione comprensiva di quadro elettrico, gratuito per le aree pre-allestite e del costo di euro 200,00 + IVA per aree nude (o libere);
- pulizia dei corridoi in prossimità degli Spazi Espositivi;
- estintori nei corridoi;
- assolvimento dei diritti d’autore dovuti dagli Espositori; in questa copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni musicali dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l’Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE ed E.N.P.A.L.S. posti sul territorio cittadino.
L’importo del canone di adesione e le condizioni per le diverse tipologie di Spazio Espositivo sono indicati sulla Domanda di Partecipazione.
4.3. Il Corrispettivo non è invece comprensivo dei costi di installazione di impianti di forza motrice, illuminazione, acqua, rimozione detriti, assicurazione (obbligatoria), parere igienico-sanitario, conformità impianti elettrici, linea telefonica RTG, linea ADSL e Wi-Fi. Nella specie, in relazione a tali necessità, l’Espositore dovrà richiedere ogni utilità o servizio ad Amazing, con apposita istanza trasmessa a mezzo PEC o a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima dell’inizio della Manifestazione. L’Organizzatore provvederà, su input e a spese dell’Espositore, a realizzare esclusivamente gli impianti base necessari per il collegamento alle reti generali di distribuzione dei servizi citati per la cui fornitura conferisce le garanzie a sua volta a Lei riconosciute dalle aziende fornitrici.
Sono, altresì, esclusi dal Corrispettivo: il consumo forfettario di energia elettrica e acqua, traffico telefonico, ADSL e Wi-Fi e il noleggio degli apparecchi fatturati direttamente dal gestore di rete utilizzato.
ARTICOLO 5 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE
5.1. Qualora in sede di trattativa l’Organizzatore dovesse comunicare all’Espositore la possibilità di assegnazione di un dato Spazio, tale comunicazione avrà solo rilievo ai fini della prosecuzione della trattativa medesima e non impegnerà l’Organizzatore, il quale, per esigenze ulteriori e diverse, potrà comunque modificare l’assegnazione indicativamente segnalata e le relative caratteristiche.
5.2. Le assegnazioni degli spazi espositivi e le caratteristiche degli stessi potranno essere unilateralmente modificate dall’Organizzatore, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative.
In tali casi, l’Organizzatore non sarà esposto ad alcuna responsabilità nei confronti degli Espositori.
Le aree espositive verranno messe a disposizione degli Espositori nelle modalità indicate nel “MEMO” del Book dell’Espositore.
ARTICOLO 6 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE – FACOLTÀ DI RECESSO – ABBANDONO DELLA MANIFESTAZIONE
6.1. L’Espositore che, per giustificata e oggettiva ragione, una volta concluso il contratto, intenda rinunciare a partecipare alla Manifestazione oggetto del presente Regolamento, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (agli indirizzi indicati al paragrafo 2.4.), da far pervenire all’Organizzatore almeno 60 giorni prima della data fissata per l’inizio della Manifestazione. Nessun valore avrà a tal fine qualsiasi comunicazione diversamente trasmessa. La comunicazione dovrà contenere l’enunciazione dei motivi della rinuncia. L’Organizzatore, salvo che ritenga provata l’esistenza di una ragione di oggettiva impossibilità sopravvenuta (valutazione insindacabile), prenderà atto della rinuncia e potrà trattenere, a titolo di penale e in ragione all’attività già posta in essere successivamente al perfezionamento del contratto, quanto originariamente versato a titolo di anticipo cauzionale.
Qualora e per qualsiasi ragione al momento della comunicazione della rinuncia, non fosse stato ancora versata la cauzione, l’Organizzatore potrà esigerne l’immediata corresponsione.
6.2. Nel caso in cui la rinuncia non fosse validamente motivata o giungesse a conoscenza dell’Organizzatore oltre il sessantesimo giorno antecedente la data fissata per l’inizio della Manifestazione, l’Organizzatore potrà trattenere, a titolo di penale, il 70% rispetto a quanto versato a titolo di saldo per la partecipazione alla medesima, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti e/o indiretti che dovessero derivargli. Qualora e per qualsiasi ragione al momento della comunicazione della rinuncia di cui al presente capoverso, non fosse stato ancora effettuato il versamento del saldo previsto per la partecipazione alla Manifestazione, l’Organizzatore potrà esigere l’immediata corresponsione della somma equivalente alla penale suddetta. Le eccedenze versate saranno restituite, con contestuale emissione dei documenti contabili coerenti.
6.3. Qualora invece l’Espositore:
comunicasse la propria rinuncia oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per l’inizio della Manifestazione;
senza alcuna comunicazione preventiva, omettesse di allestire la propria area entro il termine previsto dal “Book dell’Espositore”;
inopinatamente e senza alcuna comunicazione preventiva non prendesse parte alla Manifestazione;
l’Organizzatore potrà trattenere, a titolo di penale, quanto corrisposto a saldo per la partecipazione alla suddetta Manifestazione, risolvendo il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti e/o indiretti che dovessero derivargli.
Qualora e per qualsiasi ragione al momento della comunicazione della rinuncia nei casi in parola, non fosse stato ancora effettuato il versamento del saldo previsto per la partecipazione alla Manifestazione, l’Organizzatore potrà esigerne l’immediata corresponsione.
6.4. Nel caso di contratti conclusi successivamente ai termini di cui al punto 2, la successiva rinuncia comporterà l’applicazione della disciplina e delle conseguenze di cui al punto 6.3. del presente Regolamento.
6.5. In tutte le ipotesi di rinuncia, tacita o espressa, l’Organizzatore potrà comunque disporre dello Spazio Espositivo lasciato libero, anche assegnandolo ad altri Espositori.
6.6. L’Organizzatore sarà invece libero di interrompere le trattative, salvo il rispetto delle regole di correttezza e buona fede; sarà inoltre, libero di recedere dall’obbligo contrattuale e/o precontrattuale, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative, sino a due settimane prima della data fissata per l’inizio della Manifestazione, senza obbligo di pagare alcuna somma a titolo di penale, risarcimento, indennizzo o altro. E ancora, ciascun Espositore attribuisce espressamente all’Organizzatore il suindicato diritto di recesso, convenendo che, in tale caso, l’Organizzatore sarà esclusivamente tenuto, nei suoi confronti, alla restituzione degli acconti e delle somme già versate senza computo alcuno di interessi.
6.7. L’Espositore non potrà abbandonare e/o smontare il proprio spazio espositivo nel corso della Manifestazione. Non potrà neanche anticipare il giorno e l’orario di fine manifestazione, lasciando incustodita la postazione e/o priva delle proprie attrezzature e dotazioni.
Qualora ciò dovesse accadere nonostante la presente esplicita pattuizione, Amazing avrà diritto a fare sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi materiale lasciato all’interno o all’esterno dello Spazio Espositivo, con espresso riconoscimento in Suo favore del diritto di ritenzione; inoltre, potrà applicare una penale di Euro 300,00 per ogni ora di anticipato abbandono dello Spazio Espositivo. A tal riguardo, l’Organizzatore potrà documentare le suddette violazioni mediante allegati fotografici, trasmettendone copia all’Espositore interessato, in uno alla fattura relativa alla penale applicata. Salvo e impregiudicato comunque il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti e/o indiretti che dovessero derivargli.
6.8. In tutti i casi di applicazione delle penali, in caso di somme ancora da versare, la loro corresponsione dovrà avvenire immediatamente al momento della risoluzione e della trasmissione della inerente fattura per come rimodulata.
CAPITOLO II
ARTICOLO 7 – CATALOGO ON-LINE DELLA MANIFESTAZIONE E INSERZIONI PUBBLICITARIE
7.1. L’iscrizione nel Catalogo Ufficiale on-line è obbligatoria per l’Espositore diretto (ovvero l’intestatario della domanda di partecipazione) e per gli Espositori consociati, rappresentati e ospiti.
L’Espositore è l’unico responsabile della rispondenza al vero dei dati pubblicati sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione che egli stesso fornirà compilando on-line l’apposita modulistica pubblicata sul sito ufficiale della Manifestazione accessibile utilizzando login e password forniti dall’Organizzatore al referente indicato.
Le schede per l’inserimento nel catalogo dovranno essere compilate on-line entro il 03 Marzo 2023. Decorso tale termine non sarà garantito l’inserimento e l’Organizzatore si riserva di pubblicare i soli dati anagrafici in Suo possesso derivanti dalla compilazione della Domanda di Partecipazione.
7.2. All’Espositore è data la facoltà di effettuare, alle tariffe stabilite e riportate nella documentazione appositamente predisposta all’interno del Book dell’Espositore, azioni pubblicitarie e/o promozionali su altri mezzi eventualmente predisposti dall’Organizzatore. La pubblicità è riservata agli Espositori della Manifestazione e regolarmente iscritti nel Catalogo; essa dovrà essere lecita e dovrà comunque essere ispirata ai princìpi di correttezza e veridicità.
7.3. L’Organizzatore si riserva di non accettare richieste di inserzioni pubblicitarie che non siano conformi alle norme vigenti o ai suddetti princìpi o ritenute non consone allo scopo e alle caratteristiche della Manifestazione.
Le spese di realizzazione degli impianti grafici saranno a carico degli Espositori.
L’Organizzatore è esonerato da responsabilità in caso di eventuali errori, omissioni e inesattezze, nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti.
Il materiale pubblicitario occorrente per la pubblicazione dovrà pervenire entro il 03 Marzo 2023. Nel caso in cui tale materiale non pervenga, l’Organizzatore è espressamente autorizzato a pubblicare, nelle posizioni prenotate, unicamente la ragione sociale degli inserzionisti, addebitando all’Espositore l’intero importo della pubblicità prenotata. Il modulo di richiesta pubblicitaria sarà disponibile all’interno del “Book dell’Espositore” e scaricabile anche on-line insieme agli altri moduli tecnici reperibili con ID e password fornite dall’Organizzatore al referente indicato.
Amazing e/o l’eventuale concessionario e/o il Service incaricato della pubblicazione del Catalogo non dovranno in alcun modo essere tenuti responsabili degli errori od omissioni che si verificassero nelle inserzioni del catalogo stesso, salvo per dolo o colpa grave.
Dopo l’iscrizione, senza alcun onere aggiuntivo, Amazing fornirà all’Espositore login e password per l’inserimento delle informazioni relative ai prodotti e all’attività aziendale.
ARTICOLO 8 – ALLESTIMENTI STANDARD E PERSONALIZZATI
8.1. Tutti gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi.
8.2. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell’area prenotata e assegnata individuabile mediante pareti divisorie o nastri adesivi.
L’altezza standard degli stand è fissata a m 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m 0,50 e così per complessivi m 3,00 (altezza massima consentita al piano primo); l’Espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta all’Organizzatore ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, tutte le proprie pareti che si affacciano su stand contigui. Poiché gli spazi affittati, salvo diversa comunicazione non sono dotati di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni Espositore di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli stand confinanti e dalle strutture fisse della Manifestazione (colonne, pareti, ecc.).
Non sono ammesse coperture piene per più del 50% della superficie prenotata dello stand; eventuali deroghe potranno essere concesse mediante l’utilizzo di cielinature di tipo a griglia o a “tessuto” microforato con maglie di dimensione minima di mm 3×3 che consentano il corretto funzionamento dell’impianto antincendio a pioggia (Sprinkler).
L’Espositore è obbligato a presentare il progetto esecutivo dello stand unicamente nel caso di realizzazione di allestimenti al piano terra che superino l’altezza di m 3,00 (altezza massima autorizzabile stand autoportante con appoggio a pavimento m 3,50 da terra) da inviare all’Organizzatore giusta comunicazione per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (agli indirizzi indicati al paragrafo 2.4.), e da far pervenire alla Segreteria Organizzativa della Manifestazione MEDITERRARIA, almeno 60 giorni prima dell’inizio della Manifestazione medesima.
I progetti verranno discrezionalmente valutati da Amazing la quale si riserva la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio, la realizzazione di allestimenti aventi altezza superiore a m 3,00 o con caratteristiche dimensionali o costruttive diverse dagli standard abituali e regolamentari considerando le seguenti condizioni:
- il superamento di altezza degli allestimenti è consentito con l’obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest’ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m 2,50 d’altezza da terra (altezza massima degli stand preallestiti);
- sulle strutture o pareti affacciate ad altri stand non è consentito l’esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici;
- è possibile esporre loghi ecc. a distanza non inferiore a m 1,00 dal confine con altri Espositori.
In caso di autorizzazione, l’Espositore sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione nel caso di superamento dell’altezza dovuta alle sole strutture: euro 25,00 oltre iva per ogni mq di superficie visibile, con un minimo di euro 150,00 oltre iva.
Per le strutture tralicciate (tipo “Americana”) con sviluppo complessivo superiore a ml 32,00 o con luce strutturale libera superiore a ml 8,00, dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque almeno 20 giorni prima dell’inizio della Manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini professionali italiani e il corretto montaggio dello stesso a cura dell’allestitore.
La ritardata presentazione del progetto comporterà l’applicazione di una penale pari ad euro 1.000,00.
Diversamente:
- la mancata presentazione del progetto ove richiesto;
- la realizzazione dello stand senza la preventiva autorizzazione;
- il mancato rispetto delle condizioni evidenziate al punto a) del presente articolo;
- la violazione della disciplina afferente le strutture tralicciate;
- la mancata consegna della documentazione inerente gli allestimenti, gli impianti elettrici e/o la prevenzione incendi;
- nonché ogni altro atto e/o comportamento posto in violazione delle regole di cui al presente articolo;
legittimeranno l’Organizzatore ad assumere ogni più opportuna azione atta ad assicurare e/o ripristinare tutte condizioni di sicurezza necessarie, oltre ad applicare nei confronti del responsabile una penale pari ad Euro 2.000,00; e ferma ogni altra responsabilità civile e penale in capo all’Espositore medesimo.
Inoltre, l’Organizzatore avrà la facoltà, a propria scelta, di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di risolverlo di diritto per inadempimento dell’Espositore.
L’Organizzatore si riserva in ogni caso il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.
8.3. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell’Espositore, il quale esonera espressamente Le Ciminiere e l’Organizzatore per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.
Inoltre, ogni responsabilità in ordine all’esecuzione degli impianti e agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà della Città Metropolitana di Catania (proprietaria delle Ciminiere) o di terzi (incluso l’Organizzatore della Manifestazione), è a carico esclusivo dell’Espositore; questi presta specifica manleva nei confronti dell’Organizzatore nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.
8.4. L’allestimento dello Spazio Espositivo assegnato avverrà: dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 25 Aprile 2023 e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 26 Aprile 2023 per tutti gli espositori delle sole aree libere prenotate; dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 26 Aprile 2023 per tutti gli espositori delle aree preallestite prenotate. Se entro tali termini l’Espositore non avrà provveduto all’allestimento, Amazing potrà risolvere il contratto ai sensi dell’Articolo 1456 c.c. e dar seguito alla irrogazione della penale prevista in seno all’articolo 27 del presente Regolamento. In tal caso, Amazing potrà liberamente disporre dello Spazio Espositivo. Eventuali deroghe a tale orario dovranno essere richieste per iscritto ad Amazing, specificando per esteso i nominativi delle persone interessate con almeno 24 ore d’anticipo e comporteranno un addebito uguale ad Euro 150,00 + IVA per ogni ora. Minimo fatturabile un’ora, oltre la quale sarà possibile richiedere il prolungamento d’orario per frazioni minime di mezz’ora. Non è consentito danneggiare o alterare in alcun modo le pareti perimetrali del pre-allestimento; si consiglia, pertanto, di munirsi di appositi espositori propri.
L’Espositore non potrà installare nello Spazio Espositivo arredamenti e/o oggetti tali da privare luce, arrecare molestia o nuocere ad altro Espositore e/o al pubblico. Amazing si riserva il diritto di far eliminare o modificare, anche contro la volontà dell’Espositore, ma a spese dell’Espositore, quelle installazioni che possano essere di pregiudizio o danno agli altri Espositori, al pubblico o all’aspetto generale della Manifestazione, che non siano conformi alle Norme Tecniche (che fanno parte integrale del Regolamento Generale) richiamate o che siano anche solo d’incomodo agli altri Espositori e/o al pubblico.
ARTICOLO 9 – RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE – BUONO D’USCITA – DIVIETI
9.1 Al termine della Manifestazione e non prima, con le modalità indicate nel “Book dell’Espositore”, gli Espositori dovranno procedere alle operazioni di rimozione delle merci, prodotti e materiali presenti nello stand. L’Espositore è tenuto a mantenere lo stand presidiato e allestito fino al termine della Manifestazione; l’abbandono, la rimozione dei prodotti esposti e lo smontaggio anticipato dello stand sono assolutamente vietati. Durante tutti i giorni della Manifestazione, compreso l’ultimo, l’Espositore è tenuto a presidiare il proprio stand allestito con i propri prodotti.
Nel caso in cui durante l’ultimo giorno, si abbandonasse e/o si smontasse lo stand anticipatamente all’orario fissato dall’Organizzatore, Amazing avrà facoltà di applicare una sanzione calcolata nel seguente modo:
– Da 0 a 24 mq euro 1.000,00 + iva;
– Da 25 a 72 mq euro 1.500,00 + iva;
– Da 73 a 180 mq euro 2.000,00 + iva;
– Oltre i 180 mq euro 3.000,00 + iva.
Relativamente agli organizzatori di collettive, essi sono i diretti responsabili dei loro consociati, rappresentati, ospiti e sono invitati a vigilare affinché i loro Espositori si attengano a tali disposizioni. Per gli Espositori che risulteranno inadempienti, oltre alla sanzione, Amazing si riserva il diritto di valutare l’eventuale esclusione dalle prossime edizioni.
L’uscita delle merci e materiali dal Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere dovrà essere accompagnata dall’ottenimento del Buono di uscita emesso dall’Organizzatore. Il Buono di uscita non sarà rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell’Organizzatore in dipendenza del presente o di precedenti contratti. In ogni caso, il Buono di uscita non ha valore di quietanza dell’avvenuto pagamento; qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle posizioni debitorie da parte dell’Espositore, quest’ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. L’Organizzatore potrà pertanto negare il permesso di uscita ai beni medesimi, fino all’integrale estinzione dei debiti. Lo sgombero delle aree espositive dovrà essere ultimato entro la data indicata nel “Book dell’Espositore”. Qualora lo sgombero delle aree espositive non avvenga entro il termine previsto, l’Organizzatore potrà far rimuovere il materiale rimasto addebitandone ogni costo relativo alla rimozione stessa oltre che allo stoccaggio del materiale abbandonato. Qualora l’Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, ritenga di non provvedere alla rimozione dei materiali dalle aree espositive, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di euro 500,00 oltre iva, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Gli Espositori attribuiscono all’Organizzatore la facoltà di effettuare o far effettuare controlli sui veicoli e sui bagagli degli Espositori medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere. L’Espositore presta sin da ora il suo consenso a tali verifiche e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.
9.2. Lo smontaggio dello Spazio Espositivo dovrà essere effettuato tassativamente nei giorni 30 Aprile e 01 Maggio 2023. Lo smontaggio dovrà essere eseguito nei giorni sopra indicati rispettivamente dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 salvo modifiche comunicate da Amazing. Prima di tale data non sarà consentito iniziare le operazioni di smontaggio o asportare materiali in esposizione. L’uscita dei materiali è la stessa subordinata al ritiro da parte dell’Espositore, presso Amazing, dell’apposito “Buono di uscita” che sarà rilasciato soltanto ad avvenuta liquidazione della partita contabile, riconoscendo l’Espositore ad Amazing il diritto di ritenere le merci in esposizione finché non sia stato corrisposto quanto dovuto. Dallo Spazio Espositivo dovrà essere rimosso ogni materiale e residuo di allestimento, ivi compresi i rivestimenti a pavimento e i nastri biadesivi. Lo Spazio Espositivo dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato preso in consegna dall’Espositore. Per depositare eventuali rifiuti o scarti Amazing mette a disposizione degli Espositori appositi contenitori metallici ubicati nelle aree all’aperto adiacenti ai padiglioni espositivi. Amazing si riserva il diritto di sgomberare a rischio ed a spese dell’Espositore i materiali, impianti e quant’altro non sia stato ritirato nei termini prescritti ed a ripristinare lo Spazio occupato.
I materiali e/o impianti non ritirati saranno presi in consegna da Amazing e trasportati in magazzini a rischio e a spese dell’Espositore.
Ove l’Espositore non ritirasse i materiali e/o impianti nel termine della successiva richiesta di Amazing comunicata per iscritto, Amazing avrà facoltà di vendere i materiali, anche senza il rispetto della procedura di cui all’Articolo1515 c.c., mettendo a disposizione dell’Espositore il ricavo al netto di eventuali crediti di Amazing nei confronti dell’Espositore. L’Espositore sarà tenuto al pagamento della penale di cui sopra per ciascun giorno di ritirata consegna, salvo i maggiori danni. Amazing si riserva in ogni caso il diritto di ritenzione, fino al pagamento da parte dell’Espositore di tutto quanto dovuto a qualsivoglia titolo, su qualunque materiale, impianto o bene introdotto dall’Espositore all’interno dei padiglioni espositivi.
9.3. In ogni caso, durante i giorni di smontaggio, ciascun Espositore sarà responsabile dei danni arrecati a terzi nel corso delle medesime operazioni; dovrà personalmente custodire i propri beni ed attrezzature e non potrà imputare all’Organizzatore alcuna responsabilità per danni e/o smarrimento di essi. L’Organizzatore è tenuto unicamente a consentire l’accesso agli operatori accreditati, ma non anche al controllo e/o alla custodia degli stand degli Espositori.
CAPITOLO III
ARTICOLO 10 – ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZATORE E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DELL’ESPOSITORE
L’Espositore sarà esclusivamente responsabile di tutti i danni a qualsivoglia mezzo causati a terzi, ivi compresi altri Espositori, nel corso della Manifestazione. L’Espositore assume altresì ogni responsabilità per i danni a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia mezzo cagionati dai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione.
Inoltre:
- a) Amazing quale Organizzatore della Manifestazione fieristica provvederà direttamente all’assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati da Amazing a terzi, a cose e persone.
- b) In eccedenza a quanto previsto al punto a), ogni Espositore è obbligato a:
- contrarre adeguata copertura assicurativa contro il furto in qualsiasi forma e di qualsiasi specie, compreso le rotture, così come definito dall’Articolo n.624 del C.P.;
- contrarre un’assicurazione contro i danni da incendio ed i rischi accessori fino alla concorrenza della totalità della merce esposta;
- contrarre adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi;
- contrarre adeguata copertura assicurativa contro tutti i rischi espositivi non esclusi quelli connessi alle infiltrazioni di acqua piovana.
Resta lo stesso inteso che tutte le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione a cura e spese dell’Espositore, e dovranno contenere la rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti di Amazing o persona o società da essa designata all’organizzazione della Manifestazione e verso gli eventuali terzi responsabili, e dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza dell’Espositore e dei suoi beni nell’ambito del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere di Catania, ivi compresa la fase di allestimento e sgombero degli Spazi Espositivi. In ragione a quanto sopra, restano ad esclusivo carico dell’Espositore eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l’assicuratore prescelto.
L’Espositore, ove sia richiesto, anche durante lo svolgimento della Manifestazione, dovrà depositare una copia delle polizze con relativa quietanza attestante l’avvenuto pagamento presso gli uffici di Amazing.
ARTICOLO 11 – ACCESSO AL PADIGLIONE F1 ALL’INTERNO DELLE CIMINIERE
11.1. La Manifestazione è aperta agli operatori economici dei settori interessati e muniti del prescritto documento di ingresso, al costo determinato dall’Organizzatore, nei giorni e negli orari stabiliti.
Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla rassegna, l’Organizzatore predisporrà apposite tessere d’ingresso, la cui regolamentazione è contemplata nella “MEMO” del Book dell’Espositore e la cui utilizzazione comporta l’accettazione del presente Regolamento. L’Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite.
11.2. All’interno del Padiglione F1 delle Ciminiere, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità della Manifestazione, anche se priva di fini lucrativi.
Può accedersi alla Manifestazione anche mediante invito degli Espositori o mediante pagamento del biglietto di ingresso. L’invito, riservato agli operatori professionali, consente l’entrata all’esposizione in un giorno a scelta.
Amazing rilascerà a ciascun Espositore tessere per l’accesso gratuito nei 3 giorni della Manifestazione sino ad un massimo di 1 tessera per ogni mq di area acquistata. Tutte le tessere dovranno essere intestate alla persona designata quale beneficiaria. In mancanza esse non danno diritto all’ingresso della Manifestazione. Sarà inoltre rilasciata una tessera per ogni Azienda Consociata – Rappresentata – Ospite.
ARTICOLO 12 – SORVEGLIANZA GENERALE – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
12.1. Per tutta la durata della Manifestazione, esclusi i giorni previsti per l’allestimento e lo smontaggio, l’Organizzatore provvede, nell’interesse e per esigenza propria, ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all’interno dei padiglioni (non delle aree di sosta). Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l’accesso, l’Espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia.
L’Espositore sarà responsabile nei confronti dell’Organizzatore per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati all’Organizzatore o a terzi in genere.
12.2. L’Espositore esonera espressamente l’Organizzatore da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che gli possano derivare da atti od omissioni propri e/o di altri Espositori o di terzi in genere. L’Espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni e attrezzature messe a sua disposizione. Le aree e in genere tutti gli Spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati.
Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli Espositori.
ARTICOLO 13 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROTEZIONE TEMPORANEA MARCHI
I prodotti e le merci esposte, oltre che gli stand che li ospitano, non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell’Organizzatore. Quest’ultimo si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.
I marchi esposti durante la Manifestazione e non protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, potranno godere della temporanea protezione stabilita dalle leggi vigenti in materia, purché la stessa sia richiesta entro i termini previsti alla Segreteria della Manifestazione.
All’interno del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere possono operare solo i fotografi autorizzati dall’Organizzatore.
CAPITOLO IV
ARTICOLO 14 – FORNITURE TECNICHE – SERVIZI
14.1. Amazing fornisce a richiesta dell’Espositore, servizi, prestazioni e interventi tecnici.
Questi, se prestati o compiuti all’interno del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere, sono affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali.
Tali condizioni si intendono accettate dall’Espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio.
Si precisa che Amazing non organizza, ma unicamente disciplina, i suddetti servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla loro esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto ad Amazing entro il giorno e l’ora previsti per la conclusione della Manifestazione; decorso tale termine non saranno presi in considerazione.
In particolare, l’Organizzatore precisa che:
a – gli allacci agli impianti fissi presenti nel Padiglione e gli allacci relativi all’energia elettrica, all’acqua potabile, al Wi-Fi possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Amazing;
b – la movimentazione delle merci (facchinaggio, trasporto, carico e scarico, ecc.) effettuata all’interno del Padiglione F1 delle Ciminiere dovranno avvalersi esclusivamente dell’operatore e dei tecnici autorizzati da Amazing;
c – il servizio di Vigilanza può essere svolto esclusivamente dall’operatore autorizzato da Amazing;
d – per la pulizia degli stand, gli Espositori potranno utilizzare unicamente proprio personale oppure avvalersi esclusivamente di operatori terzi autorizzati da Amazing.
I fornitori dei suddetti servizi saranno identificati e indicati nel “Book dell’Espositore”, che verrà inviato – unitamente all’id e alla password – entro il 25 Gennaio 2023.
Il pagamento di ogni servizio richiesto nel Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere durante le fasi di allestimento e/o smontaggio dovrà essere corrisposto ad Amazing e mai direttamente ai fornitori ufficiali.
Nel caso in cui l’Espositore dovesse servirsi di propri allestitori e si dovessero verificare inadempienze di qualsiasi sorta da parte di questi ultimi, l’Espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempienze.
L’Espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all’allestimento del proprio stand.
L’Organizzatore in ogni caso non sarà responsabile della tardiva o della mancata fornitura e attivazione dei servizi.
Qualora l’Espositore abbia provveduto con ritardo all’allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo Amazing nelle condizioni di provvedere all’installazione degli impianti, nessun risarcimento o indennizzo potrà essere richiesto in caso di tardiva o mancata fornitura e/o attivazione dei servizi.
Amazing non sarà responsabile nei confronti dell’Espositore per eventuali danni arrecati ad esso o a terzi, anche da appaltatori o esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l’Espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora – ad ogni pretesa e azione nei confronti di Amazing.
14.2. L’Espositore si obbliga a consentire il passaggio all’interno del proprio stand di:
– cavi di energia elettrica;
– tubazioni per adduzione o scarico di acqua;
– altre installazioni impiantistiche, sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali.
L’Espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e l’accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere.
ARTICOLO 15 – STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D’ORIENTAMENTO – PRIVACY
15.1. L’Organizzatore si riserva di provvedere – quale servizio esclusivo in favore degli Espositori e senza assumere alcuna responsabilità per eventuali omissioni o errori – alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, concernenti gli stessi Espositori e i loro prodotti e servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione ritenute più idonee (a titolo esemplificativo, stampati, piante d’orientamento o altro, anche in forma sintetica o abbreviata).
15.2. L’Espositore si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o indirettamente, per motivi non strettamente attinenti allo svolgimento della Manifestazione, notizie e dati relativi ai clienti di Amazing, di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto.
In particolare, l’Espositore si impegna ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con riferimento a tali dati personali di terzi e riconosce che ogni dato personale che gli venisse trasmesso, dovrà essere trattato esclusivamente al fine di adempiere le obbligazioni contemplate dal contratto e non potrà quindi essere da esso trattato per finalità diverse dall’esecuzione del contratto. L’Espositore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad impedire che i suddetti dati personali vengano in possesso di terzi non autorizzati, a qualsiasi titolo, obbligandosi a sollevare la Amazing da ogni pretesa o danno derivante dalla violazione del presente impegno.
L’Espositore dichiara e garantisce che i dati personali contenuti nei propri materiali pubblicitari e promozionali sono stati ottenuti nel rispetto del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che gli eventuali titolari dei dati e/o interessati a tali dati hanno espressamente consentito al trattamento e alla comunicazione e/o diffusione impliciti o conseguenti alla pubblicazione di tali dati, con esonero di Amazing dall’obbligo di richiedere ai titolari/interessati il loro consenso a tale trattamento.
L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul fondamento di tale dichiarazione, sollevando Amazing da qualsivoglia pretesa risarcitoria derivante dalla violazione del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali contenuti nei propri materiali pubblicitari e promozionali.
15.3. L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto delle informazioni e dei testi inviati ad Amazing, riconoscendosene unico responsabile e sollevando la stessa da qualsivoglia conseguente richiesta di danno o rivalsa e rimborsando Amazing di ogni costo derivante da pretese o azioni di terzi fondate sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi o sulla commissione di illeciti concorrenziali realizzate da parte dell’Espositore nel corso della propria attività contemplata nel presente contratto.
15.4. L’Espositore dà atto e riconosce che Amazing non effettua alcun controllo circa la regolare titolarità della proprietà intellettuale degli Espositori. L’Espositore pertanto rinuncia sin d’ora a qualsiasi azione o pretese nei confronti di Amazing qualora altri Espositori agiscano o espongano in violazione dei diritti dei primi. Amazing inoltre non è tenuta ad adottare alcun provvedimento di espulsione o quant’altro nei confronti degli Espositori che agiscono o espongono in violazione dei diritti di altri Espositori, fatta eccezione di qualsiasi provvedimento richiesto dalle Autorità Giudiziarie.
ARTICOLO 16 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO
All’esterno della propria area espositiva assegnata, ogni forma di pubblicità nel padiglione deve essere effettuata esclusivamente per tramite di Amazing o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del relativo canone.
ARTICOLO 17 – TEMPORANEA IMPORTAZIONE
La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all’esposizione, quali ad esempio campioni in occasione della Manifestazione, dovrà avvenire – a spese dell’Espositore – solo tramite suo spedizioniere incaricato. L’Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità per l’operato dello spedizioniere incaricato dall’Espositore.
ARTICOLO 18 – EMISSIONI SONORE.
L’uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri Espositori o al pubblico.
L’Espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE.
All’Organizzatore è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l’organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della Manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l’Espositore si rifiuti di ottemperare all’ordine dell’Organizzatore, questo avrà la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale e a spese dell’Espositore medesimo, delle apparecchiature.
Il livello sonoro massimo consentito all’interno del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere di Catania durante il periodo della Manifestazione è di 50 dB (A). Amazing si riserva il diritto di misurare il livello del suono, e nel caso in cui non sia rispettata la soglia di 50 dB (A), l’Espositore dovrà provvedere immediatamente a ridurre tale livello. In caso contrario Amazing potrà bloccare senza comunicazione l’erogazione dell’energia elettrica allo stand per un periodo massimo di 8 ore, ed a sua discrezione risolvere con l’Espositore ex articolo 1456 del codice civile.
L’Organizzatore potrà anche, nei casi più gravi, risolvere il contratto ed escludere l’Espositore dalla Manifestazione.
In quest’ultimo caso, l’Espositore sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo a saldo di partecipazione.
ARTICOLO 19 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
19.1. In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’Espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritte.
In ogni caso, Amazing non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche dell’Autorità Giudiziaria accertasse violazioni alle suddette normative; ed invero, ogni onere, conseguenza o sanzione sarà a totale carico dell’Espositore che pure rimarrà comunque obbligato ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione.
19.2. La quantità di alcolici, cibi e bevande di qualsiasi genere somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovendo quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Non è comunque consentito condurre fuori dallo Stand da cui si è attinto bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro; materiale questo da posizionare in luoghi pertanto accessibili al personale del solo Espositore offerente.
È fatto obbligo all’Espositore di dotarsi di cappe auto-filtranti e autoportanti per evitare l’emissione e quindi la diffusione di cattivi odori.
19.3. È comunque attribuita all’Organizzatore la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni.
In caso di inosservanza da parte dell’Espositore delle previsioni suddette, l’Organizzatore potrà risolvere il contratto ed escludere l’Espositore dalla Manifestazione, con applicazione della penale di cui all’articolo 27 del presente Regolamento e salvo la possibilità di agire giudizialmente in caso di maggior danno.
ARTICOLO 20 – MACCHINARI E LORO FUNZIONAMENTO
20.1. Ferma la previsione in tema di ammissibilità alla Manifestazione dei soli prodotti alimentari, con esclusione dei macchinari, potranno tuttavia essere introdotti negli stand apparecchiature funzionali alla presentazione dei prodotti alimentari.
Tali apparecchiature dovranno essere comunque nuovi di fabbrica, omologati e conformi alle norme legislative vigenti nazionali e internazionali. Prodotti, macchinari, apparecchiature e attrezzature non rispondenti alla tipologia tassativamente indicata nel presente Regolamento saranno subito rimossi dal Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere a rischio e a spese dell’Espositore.
È fatto obbligo all’Espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose. Vietato in ogni caso l’utilizzo di macchinari che comportino l’uso di fiamme.
20.2. I macchinari e i veicoli non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione rilasciata per iscritto dall’Organizzatore, da richiedere scrivendo una e-mail all’indirizzo info@amazingsrl.it, con produzione allegati e certificati idonei alla completa valutazione della domanda. La decisione dell’Organizzatore è comunque insindacabile e, ove fosse stata concessa l’autorizzazione, sarà sempre possibile revocarla.
L’Espositore esonera comunque l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra citate.
ARTICOLO 21 – AREE DI SOSTA DEL PADIGLIONE F1ALL’INTERNO DELLE CIMINIERE
21.1. Il Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere è dotato di differenti aree di sosta ubicate esternamente al Padiglione (addetti alla Manifestazione, Espositori, Visitatori, ecc.), ognuna delle quali è individuabile da apposita segnaletica. All’Espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà l’accesso all’area parcheggio.
Il possesso del contrassegno, tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell’area, ma non assicura la disponibilità dello spazio.
La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli muniti del contrassegno e solamente nell’apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della Manifestazione.
21.2. L’Organizzatore declina, in ogni caso, la responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli in sosta e degli oggetti in essi contenuti, siano essi in sosta all’interno o all’esterno del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere.
Nel caso di inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, l’Organizzatore avrà la facoltà, convenzionalmente attribuita, di fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere, a spese e rischio dell’Espositore. In ogni caso, quest’ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di euro 200,00, oltre iva, per ogni giorno di infrazione.
CAPITOLO V
ARTICOLO 22 – DIVIETI PARTICOLARI – FACOLTÀ DI VIGILANZA E INTERVENTO
22.1. In particolare, e salvo quant’altro disposto, agli Espositori è vietata:
- la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti;
- la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dello stand assegnato. Il divieto riguarda qualunque Espositore; in particolare, riguarda soggetti che non risultano quali Espositori ufficiali nel Catalogo della rassegna;
- l’esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella Domanda di Partecipazione;
- la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere. La distribuzione del materiale pubblicitario – ossia il volantinaggio e il sampling – è ammessa solo nella propria area espositiva;
- il parcheggio nelle aree di sosta e nelle aree esterne al Padiglione, nei giorni di svolgimento della rassegna, di mezzi reclamizzati. Nei confronti dei trasgressori verrà applicata una penale di euro 1000,00 oltre iva giornaliera, con facoltà, in ogni caso, dell’Organizzatore di rimuovere i mezzi ovvero di provvedere all’oscuramento delle scritte pubblicitarie presenti sullo stesso a totale spese e rischio dell’Espositore;
- l’esposizione di cartelli o campionari anche semplicemente indicativi per conto di terzi non indicati nella Domanda di Partecipazione e non rappresentati dagli Espositori;
- il parcheggio di autovetture o automezzi all’interno (o esterno) del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere in orari diversi da quelli consentiti per l’allestimento e lo smontaggio degli stand e durante l’intero periodo di svolgimento della Manifestazione;
- l’introduzione di animali nel Padiglione, fatto salvo quelli per l’accompagnamento delle persone disabili;
- è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso dell’Organizzatore e dei titolari degli stand.
E ancora:
- è fatto divieto a chiunque di promuovere, all’interno del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere, offerte, questue e oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, e ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della Manifestazione in corso, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Organizzatore;
- vige il divieto di fumare all’interno di tutti i luoghi chiusi del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere (Legge n. 3 del 2003 e DPCM del 23.12.2003). I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00; la misura della sanzione è raddoppiata nei casi previsti dalle Legge. Oltre alla Polizia Municipale ed alla Polizia Giudiziaria, spetta anche all’Organizzatore vigilare sul presente divieto e accertare le relative sanzioni.
22.2. I divieti di carattere tecnico inerenti la sicurezza delle persone e delle cose si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l’Espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall’Organizzatore.
Amazing vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere di osservare le disposizioni e le prescrizioni che Amazing impartirà all’entrata ed all’interno del Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati tramite apparecchi acustici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla Manifestazione potrà essere risolto unilateralmente da parte dell’Organizzatore con semplice comunicazione scritta all’Espositore; ciò comporterà l’immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’Espositore oltre ad eventuali danni.
22.3. La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, apertura al pubblico e smontaggio, compete all’Espositore. L’Espositore s’impegna a sorvegliare personalmente lo Spazio Espositivo da un’ora prima dell’apertura al pubblico della Manifestazione fino alla chiusura serale. Amazing potrà richiedere il pagamento della penale nel caso in cui si dovesse riscontrare un mancato presidio dello Spazio Espositivo da parte di personale qualificato o l’inizio anticipato delle operazioni di smontaggio dello stesso. Amazing non risponde degli oggetti o merci lasciati incustoditi all’interno dello Spazio Espositivo durante le ore di chiusura al pubblico della Manifestazione.
22.3. L’Espositore dovrà provvedere in proprio alla pulizia dello Spazio Espositivo esclusivamente nell’ora precedente l’apertura giornaliera della Manifestazione. Dopo di tale ora non potranno essere depositati al di fuori dello Spazio Espositivo rifiuti di alcun genere. A richiesta dell’Espositore, per mezzo dell’apposito modulo, sarà disponibile il servizio dell’impresa di pulizia esclusivista a tariffa controllata. Non saranno rilasciate deroghe agli orari menzionati.
22.4. L’Espositore si impegna ad osservare e far rispettare da quanti operanti per suo conto la normativa vigente in tema di prevenzione e protezione riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ossequio alla disciplina di cui al Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, nonché a quanto stabilito nelle Norme Tecniche contenute all’interno del Regolamento Generale. L’Espositore sarà pertanto responsabile dell’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e si obbliga a tenere indenne Amazing sia da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il personale da esso utilizzato, sia da qualsiasi contestazione potesse essere mossa in proposito alle Autorità competenti.
L’Espositore sarà altresì responsabile per l’eventuale vendita di prodotti alcolici all’interno del proprio Spazio Espositivo a minori tenendo indenne Amazing da ogni responsabilità.
22.5. È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della Manifestazione e ai suoi scopi. In particolare è vietato:
- cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, lo Spazio Espositivo assegnato;
- esporre negli spazi espositivi prodotti di aziende che non siano state dichiarate nella Domanda di Partecipazione e accettate ufficialmente da Amazing, così come esporre o trattare prodotti relativi a settori non specificati nella Domanda di Partecipazione. Deroghe a tale divieto potranno essere eccezionalmente ammesse se giustificate da esigenze di esposizione o dimostrazione di un prodotto legittimamente esposto, purché richieste per iscritto almeno 30 giorni prima dell’apertura;
- ove non autorizzato, procedere alla vendita con consegna immediata di merce o servizi, compresi i prodotti editoriali;
- effettuare fotografie e riprese cinematografiche o assimilabili all’interno del proprio stand e dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione rilasciata da Amazing;
- effettuare presentazioni sonore, attrazioni e/o qualsiasi tipo di richiamo fonico all’interno degli stand che superi il limite acustico stabilito o comunque che sia tale da arrecare disturbo ad altri Espositori o visitatori. L’Espositore si impegna inoltre a sollevare e a tenere indenne Amazing da qualsiasi pretesa o azione derivante dalla violazione del regolamento acustico, impegnandosi, altresì, a risarcire Amazing di eventuali somme esportate da Amazing a titolo sanzionatorio o diverso e imputabili al mancato rispetto del presente divieto da parte dell’Espositore, ivi comprese le spese legali;
- esporre e utilizzare supporti quali DVD, CD Room, CD, dischi, ecc., non in regola o in violazione con la disciplina di cui alla Legge sul diritto d’autore; sul punto, l’Espositore pertanto si assume ogni responsabilità circa l’inosservanza delle disposizioni legislative su menzionate;
- fare pubblicità ambulante e/o distribuire materiale promozionale nelle corsie e nei viali all’interno dell’area fieristica (conforme con articoli 7 e 16 del presente Regolamento);
- chiudere i lati liberi dello Spazio Espositivo assegnato con pareti continue per una lunghezza superiore al 50% della lunghezza del lato (conforme con articolo 8 del presente Regolamento);
- lasciare lo stand non presidiato;
- permanere negli stand o nel quartiere espositivo durante le ore di chiusura.
Eventuali presenze di “testimonial” o l’organizzazione di altri eventi che possano determinare concentrazione di pubblico che eccedono le normali condizioni d’uso dello Spazio Espositivo, impongono all’Espositore di prevedere e organizzare adeguate misure di sicurezza, con responsabilità e costi a suo esclusivo carico.
La violazione anche di uno solo dei divieti di cui sopra può comportare la chiusura temporanea dello stand o l’immediata esclusione o espulsione dall’esposizione in corso o la non ammissione a quelle successive, a giudizio insindacabile di Amazing.
L’Espositore inadempiente non potrà pretendere alcun risarcimento da Amazing, a seguito dell’applicazione delle sanzioni, fermo restando il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Amazing dovrà in ogni modo essere tenuta indenne da eventuali sanzioni che in conseguenza di tali inosservanze dovessero essere emanate dagli organi di polizia giudiziaria, da altri enti di vigilanza e in genere dalla Pubblica Autorità.
Amazing si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento di eventuali danni per i pregiudizi che dalla loro condotta scorretta possano derivare all’immagine della Manifestazione.
ARTICOLO 23 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE – ESONERO DA RESPONSABILITÀ
23.1. L’Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità nel caso in cui la Manifestazione non potesse aver luogo. In tale ipotesi sarà data immediata comunicazione all’Espositore, cui sarà restituita, a titolo di rimborso, la somma residua calcolata come differenza tra quella effettivamente versata e le spese di organizzazione sostenute sino a quel momento per l’esposizione e per la realizzazione di impianti e/o installazioni eseguiti su ordinazioni specifiche degli Espositori. In ogni caso, l’Organizzatore tratterrà la somma corrispondente alla quota d’iscrizione, così come quantificata in seno al c.d. “Modulo 1” inerente le condizioni di adesione alla manifestazione.
23.2. Qualora la manifestazione venisse sospesa dopo la data di sua apertura:
a – ove la sospensione fosse dipesa da cause di forza maggiore, nessun rimborso di qualsiasi natura sarà dovuto all’Espositore;
b – in ogni altra ipotesi, spetterà all’Espositore unicamente il rimborso commisurato al mancato parziale godimento.
In nessuna di tali ipotesi comunque Amazing sarà tenuta a corrispondere risarcimenti e/o altre indennità di qualsiasi genere.
23.3. L’Organizzatore non si assume altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi circostanza e/o accadimento, indipendente dalla sua volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della Manifestazione.
23.4. È facoltà discrezionale dell’Organizzatore, convenzionalmente attribuita, di apportare modifiche alle date di svolgimento della Manifestazione, senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti, con piena e perdurante efficacia delle condizioni contrattuali sin qui rassegnate.
23.5. In espressa e convenzionalmente pattuita deroga alla disciplina di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, nel caso in cui tra la comunicazione di modifica della data della Manifestazione e il nuovo primo giorno prescelto per l’avvio della medesima non vi fossero almeno 60 giorni, ciascun Espositore potrà far pervenire alla PEC dell’Organizzatore formale rinuncia alla partecipazione unicamente entro e non oltre 5 giorni dal comunicato differimento, scontando in tal caso unicamente l’esborso pari all’anticipo cauzionale già versato, a titolo di rimborso a forfait per l’attività già prestata in suo favore dall’Organizzatore (stampe, servizi amministrativi, ecc.).
Superato tale termine, qualora l’Espositore non dovesse poi partecipare alla Manifestazione, l’Organizzatore potrà trattenere il saldo o pretenderne la corresponsione ove non fosse stato ancora pagato.
23.6. Eventuali modifiche relative ai locali in cui si svolgerà la Manifestazione dovranno invece essere comunicate agli Espositori i quali avranno la facoltà di accettare o meno tale modifica. In caso di mancata accettazione, gli Espositori avranno diritto alla restituzione di tutto quanto sino a quel momento versato, ad eccezione della somma corrisposta a titolo d’anticipo cauzionale, che sarà comunque trattenuto dall’Organizzatore.
ARTICOLO 24 – VENDITA
Trattandosi di esposizione di settore, non è prevista l’attività di vendita, eccezion fatta per quanto previsto in seno all’articolo 22 del presente Regolamento.
È invece consentita la contrattazione su campione, salva la facoltà per Amazing di stabilire limitazioni in materia, a sua discrezione ed a suo insindacabile giudizio, cui sarà eventualmente data ampia e preventiva pubblicità.
ARTICOLO 25 – UTILIZZO DEL MARCHIO
Gli Espositori possono utilizzare il marchio della Manifestazione nelle loro comunicazioni e sugli stampati, esclusivamente nelle declinazioni e con il lettering indicato da Amazing.
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE – RECLAMI – NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA
26.1. L’Espositore e il partecipante in cambio merci si obbligano all’adempimento del presente contratto nei confronti dell’Organizzatore.
L’Espositore assume anche verso l’Organizzatore l’obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza, Sanitarie e di Igiene Pubblica, nonché di quelle preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni e alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare.
In particolare, l’Espositore s’impegna anche verso l’Organizzatore, a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l’Espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo particolare, quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, e successive integrazioni e modifiche).
26.2. In caso di violazione, fermo quanto disposto nell’Articolo12, l’Espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso l’Organizzatore, manleverà e terrà indenne l’Organizzatore da ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere.
26.3. L’Espositore e i terzi per suo conto operanti nel Padiglione F1 all’interno delle Ciminiere debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.).
Eventuali reclami concernenti l’organizzazione della Manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto all’Organizzatore entro il termine di chiusura della Manifestazione stessa. Le decisioni che l’Organizzatore assumerà in merito saranno definitive e inappellabili.
26.4. Per quanto non previsto nel presente “REGOLAMENTO GENERALE: MEDITERRARIA” valgono le norme del Codice Civile.
In sede di interpretazione del presente “REGOLAMENTO GENERALE: MEDITERRARIA”, così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.
CAPITOLO VI
ARTICOLO 27 – PENALE – MODALITÀ DI RISOLUZIONE EX ARTICOLO 1456 DEL CODICE CIVILE
Qualora l’Espositore si rendesse inadempiente aduna delle obbligazioni di cui ai Capitoli II, III, IV e V del presente Regolamento, costui sarà tenuto nei confronti di Amazing al pagamento della somma di Euro 3.000,00 a titolo di penale, salvo e impregiudicato comunque il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti e/o indiretti che dovessero derivargli.
In ogni caso in cui sia prevista dal presente Regolamento la facoltà di Amazing di risolvere il contratto ex articolo 1456 del Codice Civile, tale risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comunicazione di Amazing all’Espositore di volersi avvalere di detta facoltà.
Qualora Amazing si avvalesse della facoltà di risoluzione durante il corso della Manifestazione, l’Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all’interno dello Spazio Espositivo e provvedere allo sgombero del medesimo nei tempi indicati da Amazing.
L’Espositore rinuncia in proposito ad ogni eccezione, rimettendo la tutela dei suoi diritti all’eventuale successivo giudizio.
ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia riguardante la validità, l’adempimento e l’interpretazione del presente Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Catania, intendendo le Parti col presente articolo derogare espressamente a qualsiasi diverso foro territorialmente competente e/o concorrente.
Il rapporto tra l’Organizzatore, l’Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.
ARTICOLO 29 – INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, giusta compilazione del c.d. “Modulo 1” e del presente “REGOLAMENTO GENERALE: MEDITERRARIA”, l’Espositore:
a – esprime il suo consenso affinché Amazing effettui il trattamento anche elettronico dei suoi dati, per l’invio di suo materiale informativo, pubblicitario o promozionale;
b – esprime altresì il suo consenso alla comunicazione dei dati a Espositori, fornitori, partner commerciali di Amazing per azioni e iniziative di carattere pubblicitario, promozionale e commerciale in genere.
c – dichiara di essere informato che a norma del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in ogni momento e gratuitamente, potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo inviando raccomandata con avviso di ricevimento intestate ad Amazing S.r.l. c/o Sede Legale in Catania (CT –95126), Via Del Rotolo, 44 – 46.
Medesime conseguenze derivano per il partecipante in cambi merce.